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LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Studio Francioni - La Società Semplice

Il testo definitivo della manovra correttiva (D.l. 98/2011), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6.7.2011, apporta alcune modifiche al nuovo regime dei contribuenti minimi, rispetto a com’era stato previsto nella prima bozza. Sostanzialmente il nuovo regime dei contribuenti minimi favorisce i giovani lavoratori prevedendo una serie di semplificazioni contabili e fiscali di ingente rilevanza; inoltre revede i requisiti minimi di accesso al fine di limitare le agevolazioni che di seguito saranno illustrate.

I NUOVI REQUISITI

Dal 1° gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi si applica per 5 anni, in particolare:

  • per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e
  • per i quattro successivi.
Potranno accedere al regime dei minimi solo le persone fisiche che:
  • intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
  • hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31.12.2007;
a condizione che:
  • non abbiano esercitato attività artistica professionale o imprenditoriale negli ultimi 3 anni;
  • l’attività non costituisca mera prosecuzione di un’altra svolta precedentemente (salvo il periodo di pratica obbligatorio).È prevista, invece, la possibilità che il contribuente continui l’attività svolta da un altro soggetto se i ricavi dell’anno precedente a quello di accesso al regime non superano i 30.000 €.
L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sarà del 5%.
Secondo la nuova disciplina il regime dei minimi cessa quando i contribuenti:
  • nell’anno solare precedente:
    • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi superiori a € 30.000;
    • hanno effettuato cessioni all’esportazione;
    • hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazioni agli associati con apporto costituito da solo lavoro;
    • hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori co.co.co. o collaboratori a progetto;
  • nel triennio solare precedente, hanno effettuato acquisti di beni per un ammontare complessivo superiore a € 15.000;
  • si avvalgono di regimi speciali Iva;
  • sono non residenti;
  • effettuano esclusivamente o prevalentemente cessioni di immobili ex articolo 10, numero 8), DPR 633 del 1972 o di mezzi di trasporto nuovi ex articolo 53, comma 1, del Decreto Legge numero 331 del 1993;
  • sono soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116 del Tuir.
REGIME PER GLI EX-MINIMI

Regime ad hoc per gli ex-minimi, ossia per coloro che pur non potendo beneficiare del nuovo regime o vi fuoriescano sono in possesso dei requisiti previsti dai commi 96-97-98-99 dell’art. 1 della L. 244/2007.

Tali soggetti saranno esonerati:
  • dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva;
  • dall’Irap.
ALTRE NOVITA'

Sono stati abrogati il primo e secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della L. 244/2007, riguardanti:

  • la decorrenza del regime dal 1° gennaio 2008;
  • il calcolo degli acconti IRPEF per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello dei minimi.