
Con la presente si intende
fornire alcune delucidazioni su tale
forma di società, appartenente
all'alveo delle società di persone,
il cui utilizzo in passato è stato
scarso, ma che sta diventando
di attualità, vuoi anche per il
fatto che diversi gruppi familiari
italiani (Famiglia Agnelli,
Tronchetti Provera), pongono al
vertice dei propri gruppi proprio
una società semplice per il fatto che tale strumento è assai
duttile sia nella forma che nel contenuto dei patti sociali.
Il codice civile tratta della società semplice agli articoli
2251 e seguenti. L'essenza della stessa è che non può
essere utilizzata per l'esercizio di un' attività commerciale,
pertanto di solito è associata all'esercizio di un' attività
agricola, di un' attività professionale in forma associata,
di altre attività economiche quali l'amministrazione di beni
immobili, mobili, e di partecipazioni in società..
La forma del contratto sociale non è soggetta a
particolari forme, essendo quindi possibile teoricamente
anche la costituzione in forma verbale, eccetto il caso in cui
la società recepisca il conferimento di beni immobili od il
godimento degli stessi per un tempo eccedente i 9 anni; in
tali fattispecie è richiesta la forma scritta dell'atto.
A norma poi dell'art. 7, Dpr 581/1995 le società
semplici sono obbligate all'iscrizione nella sezione speciale
del registro delle imprese, che ha effetto di certificazione
anagrafica e di pubblicità notizia, però non ha efficacia di
pubblicità legale ai sensi dell'art. 2193 del c.c.; ciò significa
che l'iscrizione non rende opponibile ai terzi il fatto iscritto
per cui i terzi devono provare di volta in volta l'effettiva
conoscenza del fatto iscritto. Tale fattispecie non è dello
stesso tenore in caso di iscrizione di società semplice
agricola, per la quale l'iscrizione ha anche efficacia di cui
all'art. 2193 del c.c.
Passando alla trattazione dell'oggetto sociale lo stesso
spazia dall'attività agricola a quella professionale ad altre
attività, che come sopra identificate possono trattare
l'amministrazione di valori mobiliari ed immobiliari (è
tassativamente esclusa la compravendita di immobili in
quanto attività commerciale).
Si riporta qui di seguito una bozza di oggetto sociale:
La società, esclusa tassativamente ogni attività di
carattere commerciale e imprenditoriale, ha per oggetto,
l'applicazione delle moderne tecniche gestionali ai beni
mobili, immobili e partecipazioni di proprietà sociale
allo scopo di ricavarne un maggior reddito. Essa può
compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed
immobiliari, ritenute dalla gerenza necessarie od utili
per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali, in via
meramente esemplificativa e non tassativa: - l'acquisto
e l'amministrazione di beni mobili, immobili nonché di
partecipazioni in società di ogni tipo e di valori mobiliari
in genere e l'eventuale disinvestimento, la stipulazione e
l'accollo di mutui, la concessione di garanzie.
La flessibilità dello strumento porta lo stesso ad essere
plasmato secondo le esigenze dei clienti, ossia è di fatto
possibile determinare la possibilità che solo alcuni soci
possano essere amministratori anche vita natural durante,
oppure che al decesso di un amministratore si possano già
stabilire per statuto chi saranno i successivi amministratori.
A livello di obbligazioni sociali risponde la società
con il proprio patrimonio, ma anche personalmente ed
illimitatamente i singoli soci che hanno agito in nome e per
conto della società. Per i soci che non sono ammnistratori,
la responsabilità può essere limitata o esclusa da apposita
pattuizione sociale che è opponibile ai terzi solo se viene
portata a conoscenza con mezzi idonei.
In ogni caso vige il principio della preventiva
escussione del patrimonio sociale, quindi i creditori della
società devono agire prima nei confronti della società e
solo se restano insoddisfatti verso il patrimonio personale
dei singoli soci.
Per quanto attiene invece il creditore particolare del
socio, l'art. 2270 c.c. stabilisce che esso non può aggredire
il patrimonio della società, ma solo far valere i diritti sugli
utili spettanti al socio debitore o compiere atti conservativi
sulla quota, quali il sequestro. Il creditore particolare del
socio può chiedere la liquidazione della quota del proprio
debitore a condizione che riesca a provare che gli altri beni
del debitore siano insufficienti per soddisfare il proprio
credito.
I soci sono tenuti a conferire quanto è stabilito nel
contratto sociale o, in mancanza di precisazioni in questo
senso, essi sono tenuti a conferire in parti uguali i beni
occorrenti per raggiungere lo scopo sociale.
L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria spetta
disgiuntamente a ciascun socio, salvo che sia pattuito
diversamente. I soci non amministratori hanno diritto di
ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento
degli affari sociali, di consultare i documenti e di avere
notizia sullo svolgimento degli affari compiuti o di ottenere
il rendiconto annuale.
I soci hanno diritto alla ripartizione dei guadagni e delle
perdite in proporzione alla quota di partecipazione nella
società: sono vietati i patti che escludano alcuni soci da tali
partecipazioni (cd. Patto leonino).
La società semplice, non esercitando attività
commerciale, non è soggetta alle norme in tema di
fallimento.
A livello civilistico la società semplice, stante il fatto
che non svolge attività commerciale, non è soggetta
alle regole di tenuta delle scritture contabili previste per
l'imprenditore commerciale di cui all'art. 2214 e seguenti.
Per quanto concerne i profilli fiscali, i redditi prodotti dalle
società semplici si imputano ai soci ai sensi dell'art. 5 del
T.u.i.r..
La società semplice, però, diversamente dalla società
in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice,
non produce reddito di impresa, quindi i redditi dalla stessa
prodotti rientrano nelle diverse categorie reddituali propri
delle persone fisiche (redditi fondiari, redditi da capitale,
di lavoro autonomo, redditi da partecipazione, redditi
diversi). Ciò significa che qualora una società semplice
producesse un reddito derivante dalla locazione di un
immobile, sarebbe tenuta a compilare il quadro Rb con le
relative deduzioni forfettarie del canone e successivamente
attribuire ad ogni socio il quadro Rh con riferimento ai
redditi prodotti dalla società, ancorché non distribuiti come
utile.