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LA SOCIETA' SEMPLICE
Studio Francioni - La Società Semplice

Con la presente si intende fornire alcune delucidazioni su tale forma di società, appartenente all'alveo delle società di persone, il cui utilizzo in passato è stato scarso, ma che sta diventando di attualità, vuoi anche per il fatto che diversi gruppi familiari italiani (Famiglia Agnelli, Tronchetti Provera), pongono al vertice dei propri gruppi proprio una società semplice per il fatto che tale strumento è assai duttile sia nella forma che nel contenuto dei patti sociali. Il codice civile tratta della società semplice agli articoli 2251 e seguenti. L'essenza della stessa è che non può essere utilizzata per l'esercizio di un' attività commerciale, pertanto di solito è associata all'esercizio di un' attività agricola, di un' attività professionale in forma associata, di altre attività economiche quali l'amministrazione di beni immobili, mobili, e di partecipazioni in società..
La forma del contratto sociale non è soggetta a particolari forme, essendo quindi possibile teoricamente anche la costituzione in forma verbale, eccetto il caso in cui la società recepisca il conferimento di beni immobili od il godimento degli stessi per un tempo eccedente i 9 anni; in tali fattispecie è richiesta la forma scritta dell'atto.
A norma poi dell'art. 7, Dpr 581/1995 le società semplici sono obbligate all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, che ha effetto di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, però non ha efficacia di pubblicità legale ai sensi dell'art. 2193 del c.c.; ciò significa che l'iscrizione non rende opponibile ai terzi il fatto iscritto per cui i terzi devono provare di volta in volta l'effettiva conoscenza del fatto iscritto. Tale fattispecie non è dello stesso tenore in caso di iscrizione di società semplice agricola, per la quale l'iscrizione ha anche efficacia di cui all'art. 2193 del c.c.
Passando alla trattazione dell'oggetto sociale lo stesso spazia dall'attività agricola a quella professionale ad altre attività, che come sopra identificate possono trattare l'amministrazione di valori mobiliari ed immobiliari (è tassativamente esclusa la compravendita di immobili in quanto attività commerciale).
Si riporta qui di seguito una bozza di oggetto sociale: La società, esclusa tassativamente ogni attività di carattere commerciale e imprenditoriale, ha per oggetto, l'applicazione delle moderne tecniche gestionali ai beni mobili, immobili e partecipazioni di proprietà sociale allo scopo di ricavarne un maggior reddito. Essa può compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dalla gerenza necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali, in via meramente esemplificativa e non tassativa: - l'acquisto e l'amministrazione di beni mobili, immobili nonché di partecipazioni in società di ogni tipo e di valori mobiliari in genere e l'eventuale disinvestimento, la stipulazione e l'accollo di mutui, la concessione di garanzie.
La flessibilità dello strumento porta lo stesso ad essere plasmato secondo le esigenze dei clienti, ossia è di fatto possibile determinare la possibilità che solo alcuni soci possano essere amministratori anche vita natural durante, oppure che al decesso di un amministratore si possano già stabilire per statuto chi saranno i successivi amministratori.
A livello di obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio, ma anche personalmente ed illimitatamente i singoli soci che hanno agito in nome e per conto della società. Per i soci che non sono ammnistratori, la responsabilità può essere limitata o esclusa da apposita pattuizione sociale che è opponibile ai terzi solo se viene portata a conoscenza con mezzi idonei.
In ogni caso vige il principio della preventiva escussione del patrimonio sociale, quindi i creditori della società devono agire prima nei confronti della società e solo se restano insoddisfatti verso il patrimonio personale dei singoli soci.
Per quanto attiene invece il creditore particolare del socio, l'art. 2270 c.c. stabilisce che esso non può aggredire il patrimonio della società, ma solo far valere i diritti sugli utili spettanti al socio debitore o compiere atti conservativi sulla quota, quali il sequestro. Il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore a condizione che riesca a provare che gli altri beni del debitore siano insufficienti per soddisfare il proprio credito.
I soci sono tenuti a conferire quanto è stabilito nel contratto sociale o, in mancanza di precisazioni in questo senso, essi sono tenuti a conferire in parti uguali i beni occorrenti per raggiungere lo scopo sociale.
L'amministrazione sia ordinaria che straordinaria spetta disgiuntamente a ciascun socio, salvo che sia pattuito diversamente. I soci non amministratori hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti e di avere notizia sullo svolgimento degli affari compiuti o di ottenere il rendiconto annuale.
I soci hanno diritto alla ripartizione dei guadagni e delle perdite in proporzione alla quota di partecipazione nella società: sono vietati i patti che escludano alcuni soci da tali partecipazioni (cd. Patto leonino).
La società semplice, non esercitando attività commerciale, non è soggetta alle norme in tema di fallimento.
A livello civilistico la società semplice, stante il fatto che non svolge attività commerciale, non è soggetta alle regole di tenuta delle scritture contabili previste per l'imprenditore commerciale di cui all'art. 2214 e seguenti. Per quanto concerne i profilli fiscali, i redditi prodotti dalle società semplici si imputano ai soci ai sensi dell'art. 5 del T.u.i.r..
La società semplice, però, diversamente dalla società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice, non produce reddito di impresa, quindi i redditi dalla stessa prodotti rientrano nelle diverse categorie reddituali propri delle persone fisiche (redditi fondiari, redditi da capitale, di lavoro autonomo, redditi da partecipazione, redditi diversi). Ciò significa che qualora una società semplice producesse un reddito derivante dalla locazione di un immobile, sarebbe tenuta a compilare il quadro Rb con le relative deduzioni forfettarie del canone e successivamente attribuire ad ogni socio il quadro Rh con riferimento ai redditi prodotti dalla società, ancorché non distribuiti come utile.