
Lo spesometro, introdotto dal D.l. 78/2010, è il nuovo obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti IVA documentate da fattura, di importo: ≥ 25.000 € fino al 31.12.2010; ≥ 3.000 € dal 1° gennaio 2011. Dal 1° luglio 2011 sono monitorate anche le operazioni senza obbligo di fatturazione (ossia quelle documentate da scontrino o ricevuta fiscale) per importi ≥ 3.600 €. Il primo appuntamento per la trasmissione della comunicazione è fissato in via eccezionale al 31.10.2011 per le comunicazioni relative al periodo d’imposta 2010.
Coloro che fanno acquisti di importo superiore a 3.600 € (IVA inclusa), certificati da scontrini o ricevute fiscali, dovranno rilasciare i dati anagrafici e il codice fiscale al venditore che, a sua volta, dovrà comunicare tali informazioni all’Agenzia delle Entrate entro il 30.04.2012 (per gli acquisti del 2011). Se gli acquisti sono certificati da fattura la soglia si abbassa a 3.000 € (IVA esclusa). Si tratta del nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti IVA, a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi (in generale tutti i soggetti passivi IVA) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute.
Deve trattarsi di operazioni rilevanti IVA, quindi quelle imponibili, non imponibili ed esenti, restando escluse invece quelle fuori campo IVA. Devono essere comunicate solo le operazioni che superano un determinato importo, diverso a seconda che, per le operazioni poste in essere, sia obbligatoria o meno l’emissione della fattura: 3.000 €, IVA esclusa, quando è obbligatoria la fattura e 3.600 €, IVA inclusa, quando non è obbligatoria la fattura (ad esempio per gli esercenti al dettaglio).
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 24/E del 30.05.2011 fa il punto sulle modalità di applicazione dello spesometro, chiarendo numerosi dubbi dei contribuenti, chiamati a procedere al primo invio entro il 31 ottobre 2011.
Il nuovo obbligo è stato introdotto per misurare la spesa dei contribuenti - da qui il nome “spesometro”; le comunicazioni che saranno inviate all’Agenzia delle Entrate permetteranno al fisco di confrontare il reddito dichiarato dai contribuenti con le spese da essi sostenute. In questo modo sarà più facile individuare gli evasori: spese e consumi infatti sono elementi utili per individuare la capacità contributiva delle persone fisiche, per ricostruire la congruità dei volumi d’affari e dei costi indicati nelle dichiarazioni dei soggetti IVA.
Pertanto, ad esempio, se un contribuente dichiara di percepire 20.000 € di reddito, ma nello stesso anno, spende ad esempio 40.000€, potrebbe essere assoggettato ad un accertamento sintetico.
Per consentire un approccio graduale al nuovo obbligo di comunicazione, è stato previsto un periodo transitorio nel quale varia il termine di presentazione e la soglia entro la quale scatta l’obbligo in questione: per il periodo d’imposta 2010 il limite di € 3.000 e di € 3.600 è elevato ad € 25.000 ed il termine entro cui inviare la comunicazione è posticipato al 31.10.2011 (al posto del 30.04.2011). La comunicazione non è obbligatoria per le operazioni certificate da ricevuta o da scontrino fiscale.
L’esclusione per le operazioni non certificate da fattura resiste anche per il 2011, solo fino al 30.06.2011 (durante questo periodo, però, torna applicabile il limite di € 3.000, in quanto la soglia di 25.000 € vale solo per l’anno 2010).
Dopo il periodo transitorio la comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Visto che per l’anno 2010 l’Agenzia delle Entrate ha previsto un termine diverso, le prossime scadenze saranno:
31.10.2011 - comunicazione delle operazioni rilevanti IVA del periodo d’imposta 2010;
30.04.2012 - comunicazione delle operazioni rilevanti IVA del periodo d’imposta 2011.
Nelle comunicazioni, per ogni tipo di operazione, dovrà essere riportato:
- l’anno di riferimento, in base alla data di registrazione o, in mancanza, al momento di effettuazione dell’operazione;
- la partita IVA o Codice Fiscale di chi vende e di chi acquista;
- l’importo del corrispettivo dovuto, con separata indicazione dell’IVA o della specifica che descriva il motivo per cui non è stata applicata l’IVA. Se si tratta di operazioni certificate da ricevuta o scontrino fiscale, per le quali non viene emessa la fattura, dovrà essere indicato il corrispettivo comprensivo di IVA.
Per concludere questa panoramica, si segnalano le novità introdotte dal Decreto Sviluppo e dalla manovra correttiva 2011. Nel dettaglio, il Decreto Sviluppo ha eliminato l’obbligo di comunicazione a carico dei venditori, nel caso di acquisti di importo superiore a 3.000 € o 3.600 €, da parte di consumatori finali, effettuati con carte di credito, prepagate o bancomat; la manovra correttiva 2011 assegna l’obbligo di segnalazione agli operatori finanziari che hanno emesso le carte di credito, di debito e prepagate.